16 settembre 2019
L’acronimo DVR significa
Documento Valutazione dei Rischi. Si tratta di un documento
obbligatorio per l’impresa, da possedere sempre
aggiornato e la cui responsabilità è a carico del Datore di Lavoro (Art. 28 Dlgs 81/08).
Obbligo DVR: quando è previsto?
L’obbligo scatta dal momento in cui un’azienda
ha almeno un lavoratore, inteso non solo come dipendente, ma anche come socio, stagista /tirocinante, volontario o lavoratore occasionale.
Per Azienda si intende qualsiasi forma giuridica costituita: ditte individuali, società a responsabilità limitata, società a nome collettivo, società semplici, società in accomandita semplice, ecc.
Redazione DVR obbligatorio: contenuti e analisi dei rischi
Il DVR è un documento in cui vengono valutati tutti i
rischi per la sicurezza e la salute a cui possono essere soggetti, all’interno della realtà produttiva, i lavoratori durante le attività.
I rischi dell’azienda vengono analizzati durante le varie fasi di lavoro e per i diversi macchinari e attrezzature utilizzate.
Sono due le principali tipologie di rischio che vanno obbligatoriamente valutate in tutte le attività:
- Stress Lavoro-Correlato
- Movimentazione Manuale dei Carichi.
Gli altri possibili rischi dipendono da caso a caso e sono ad esempio i seguenti:
- Chimico (es. utilizzo di fitofarmaci)
- Biologico (es. rischio da taglio o di infezione in altri modi)
- Rumore
- Vibrazioni
- Movimenti ripetitivi
- Incendio
- Atex (esplosione)
Successivamente, dopo aver effettuato l’analisi dei rischi, se ne stima la gravità e si ragione su come poter intervenire per ridurli e prevenirli. Un esempio tra tutti è la
consegna dei DPI ai lavoratori, ovvero dei dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, tappi per le orecchie, guanti, caschetto, etc) e l’erogazione della
formazione specifica per il personale.
Il documento di valutazione dei rischi si compone altresì, in premessa, di una descrizione delle attività aziendali e relativi processi lavorativi, mansioni degli operatori, nominativi delle figure di riferimento.
Scadenza DVR: quando va aggiornato il documento di valutazione rischi?
Il documento di valutazione dei rischi non è un documento che viene scritto una volta ed abbandonato a sé stesso, in quanto basta che cambi anche solo un’attrezzatura, una fase di lavoro o che venga inserito in organico un nuovo lavoratore e sarà necessario procedere con una nuova valutazione del rischio. In ogni caso, anche se non vi sono variazioni sostanziali e non mutano le leggi, il DVR
va aggiornato ogni tre anni.
Chi redige il DVR? Chi effettua la valutazione dei rischi?
La valutazione dei rischi viene effettuata dal
datore di lavoro, in collaborazione con il
medico competente (qualora presente) e l’eventuale supporto di un
consulente specializzato.
Ma chi firma il DVR? Il DVR viene firmato dal datore di lavoro e - qualora presenti - dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dal Medico competente. Ricordiamoci sempre che il documento di valutazione dei rischi dovrà sempre essere conservato in azienda.
DVR sanzioni: a cosa si va incontro?
Le sanzioni previste per la mancata, incompleta o non idonea elaborazione del DVR
sono molto salate e potrebbero avere anche
rilievo penale. Coloro che possono richiederne la visione sono: Ispettorato del Lavoro, AAS, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia dell’Entrate, Polizia Municipale e, non meno importante, Guardia di Finanza.
Serve davvero il DVR?
Considerato quando detto fino ad ora, il DVR non è un “tomo inutile” necessario solo ad evitare di prendere multe esagerate. Al contrario, se redatto in modo puntuale e tarato sulle specificità aziendali diviene un documento procedurale utile alla regolare esecuzione delle attività dell’impresa:
favorisce l’attuazione di corretti processi di lavoro e nel contempo
l’aumento della sicurezza nel contesto lavorativo a tutela di tutti gli operatori, anche del titolare!
Non solo: il documento di valutazione dei rischi può essere anche uno
strumento di tutela in caso di controversie con i lavoratori a riguardo di malattie, stress lavorativo, ecc.
Esempio DVR azienda agricola: il sommario (proprietà CEFAP)
Il DVR di un’azienda agricola, così come quello di altre realtà settoriali, va preparato in maniera totalmente
personalizzata con sopralluoghi, osservazioni e questionari ai lavoratori; attenzione quindi ai DVR “standardizzati”, redatti senza un’attività puntuale all’interno dell’impresa, che potrebbero anche essere oggetto di contestazione in caso di verifiche da parte delle autorità competenti.
È proprio per limitare al minimo il verificarsi di tali inconvenienti che CEFAP mette a disposizione le competenze dei suoi esperti di sicurezza in agricoltura. Scopri se la tua azienda agricola è in regola con la normativa di Sicurezza sul Lavoro e se hai necessità di redigere il tuo DVR non esitare a richiederci informazioni.