A chi è rivolto
Datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP all'interno di aziende di settore a rischio medio.
Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera b) e f) del D.Lgs. 81/2008:
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo":
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".
Secondo quanto indicato nell'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002 - 2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, si intendono aziende a rischio medio quelle appartenenti ai settori:
agricoltura; pesca; trasporti, magazzinaggi, comunicazioni; assistenza sociale non residenziale; Pubblica Amministrazione; istruzione.
Perché partecipare
L'art. 34 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione, di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e della attività lavorative svolte.
La durata, i contenuti, le metodologie formative rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Argomenti del corso
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, viene somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L'attestato verrà rilasciato in seguito al superamento della prova di verifica finale.
Per informazioni
Stefania Feltrin: s.feltrin@cefap.fvg.it
* Le aziende aderenti a Coldiretti, Confagricoltura e CIA hanno diritto a uno sconto del 15% sul prezzo del corso