A cura di CEFAP, Ente di formazione specializzato nel settore agroambientale e agroalimentare.
L’iter infinito sull’entrata in vigore degli adempimenti che regolano la formazione del “patentino trattori” trova origine dall’Accordo Stato - Regioni del 2012, ed entra in vigore in modo definitivo con il 31 dicembre 2017 con il decreto “MILLEPROROGHE” 2016 (D.L. 30 dicembre 2016, n° 244).
Facciamo chiarezza ancora una volta, dunque, rispetto alle tempistiche di scadenza per il rinnovo del “patentino” a seconda che l’operatore abbia svolto cinque anni fa un corso di base o di aggiornamento per l’utilizzo in sicurezza della trattrice.
Le situazioni che si possono verificare sono fondamentalmente due:
1. Operatori che hanno svolto un corso per l’acquisizione dell’abilitazione base (corso della durata di 10 ore, con modulo di teoria e di pratica): per rinnovarla l’operatore dovrà frequentare un corso di aggiornamento di 5 ore (solo teoria) entro 5 anni dalla data presente nell’attestato.
2. Operatori che hanno partecipato a corsi di aggiornamento (coloro che avevano documentato con atto notorio l’esperienza di almeno 2 anni dell’utilizzo della trattrice) per addetti alla conduzione in sicurezza di trattori agricoli e/o forestali a ruote o cingoli prima del 31/12/2017 (ad es. organizzati da CEFAP): per l’aggiornamento dell’abilitazione è necessario frequentare un corso di aggiornamento della durata di 5 ore entro il 31/12/2022.
Per esemplificare gli eventuali casi: tutti coloro che hanno svolto un corso di aggiornamento negli anni 2015-2016-2017, il conteggio dei 5 anni parte dal 1/1/2018 e non dalla data registrata sull’attestato di abilitazione.
Si ricorda che a partire dal 01/01/2019 non è più possibile autocertificare l’esperienza biennale pregressa di guida della trattrice agricola.
E’ altresì importante ricordare che tutti gli operatori, prima di poter procedere all’utilizzo della trattrice, devono conseguire l’abilitazione con la partecipazione ad un corso teorico-pratico della durata di 10 ore.
Visto quanto accaduto nel corso di questi anni a livello nazionale ed anche locale, è bene sottolineare che per non incorrere in sanzioni, la normativa prevede determinate prescrizioni per l’organizzazione e gestione dei corsi, tra le quali:
- I corsi possono essere realizzati solamente da Soggetti formatori previsti dalla normativa (rif. Accordo 2012, allegato B, 1.1) quali ad esempio Enti formativi accreditati dalle Regioni, Associazioni sindacali e loro emanazioni, Enti bilaterali, INAIL, Regioni e strutture ministeriali.
- I docenti che intervengono nei moduli teorico/pratici devono possedere specifici requisiti in termini di formazione e di esperienza nell’utilizzo dell’attrezzatura.
- Vi sono inoltre dei limiti numerici sul numero massimo di partecipanti ai corsi: 24 allievi per l’aggiornamento e il modulo teorico del corso abilitante, il quale deve prevedere un rapporto ‘6 allievi : 1 docente’ per la parte pratica.
- L’ “attestato di abilitazione” deve essere firmato dal soggetto formatore o dal docente delegato, e deve contenere una serie di informazioni dettagliate previste dalla norma (non si tratta quindi di una generica “tessera plastificata” come avviene in alcuni casi). Tale abilitazione può essere richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme di scurezza aziendale o a seguito di un infortunio da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Concludendo, non si tratta di una patente aggiuntiva vera e propria bensì - come ricorda la denominazione - di un’attestazione (abilitazione) rilasciata al termine di un corso di formazione ad hoc che fa riferimento a norme specifiche e corretti comportamenti nella conduzione di mezzi meccanici nei luoghi di lavoro.
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