RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: COME CAMBIA LA "SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: COME CAMBIA LA "SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: COME CAMBIA LA "SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"
giovedì 14 aprile 2022

A cura di CEFAP, Ente di formazione specializzato nel settore agroambientale e agroalimentare, ed in collaborazione con Consulenza Servizi di Spilimbergo”.



Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apportando aggiornamenti ad articoli del D.Lgs. 81/2008.

In particolare si rileva il focus su controlli, sanzioni, obblighi formativi delle figure chiave in azienda.

Innanzitutto, al fine di intensificare i controlli, le competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza sono ora attribuite complessivamente anche all’Ispettorato del Lavoro, in aggiunta a quelle fino ad ora spettanti alle Aziende Sanitarie.

Altro intervento importante riguarda la modifica dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08, con un inasprimento del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sia nel caso di lavoro nero sia in presenza di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche. Relativamente alla presenza di lavoratori non in regola, la percentuale che fa scattare la sospensione è stata ridotta dal 20% al 10%. In generale, in ordine alla sospensione - che era già prevista in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - le recenti modifiche facilitano l’applicazione di tale provvedimento: qualora gli organi ispettivi rilevino una o più tra le “gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro” elencate dalla norma, procedono alla sospensione dell’attività imprenditoriale ed applicano una sanzione pecuniaria.
E’ stata dunque eliminata la necessità di una violazione “reiterata” nel tempo: ora è sufficiente che venga rilevata la violazione della norma antinfortunistica una sola volta!

Tra le gravi violazioni ricordiamo:

  1. Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  3. Mancata formazione ed addestramento.
  4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
  5. Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  6. Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
  7. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  8. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  9. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  10. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.


Oltre al Provvedimento di Sospensione, in caso di violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 81/2008, per ogni fattispecie individuata è associata anche la relativa sanzione pecuniaria che può variare da Euro 300,00 (a lavoratore in caso di mancata formazione) a Euro 3.000,00.

Le nuove disposizioni intervengono poi in maniera incisiva sulla figura del preposto, considerata strategica nell’organizzazione della sicurezza. Viene introdotto, a carico del datore di lavoro l’obbligo di individuare formalmente tale figura e di indicare negli appalti espressamente il personale che svolge tale funzione. Vengono definiti in maniera più evidente gli obblighi posti a carico di tale soggetto. 

Risulta chiaro come le recenti modifiche puntino a rafforzare le funzioni di vigilanza e a fornire al preposto maggiore possibilità di intervento, soprattutto in caso di pericolo imminente. Proprio in ragione di ciò si stabilisce che la sua formazione debba avvenire esclusivamente in presenza e che l’aggiornamento formativo sia biennale.

Le modifiche apportate dalle nuove norme interessano il tema della formazione e dell’addestramento più in generale prevedendo tra l’altro:

  1. L’obbligo di formazione per il datore di lavoro che non ricopre il ruolo di RSPP.
  2. L’obbligo della verifica finale di apprendimento per tutte le tipologie di corso e lo svolgimento di verifiche di efficacia della formazione successivamente ai corsi.
  3. L'addestramento (oltre quello obbligatorio nei corsi di formazione) dovrà essere effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e dovrà essere tracciato in apposito registro   anche informatizzato. L’addestramento dovrà riguardare l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

È prevista, entro giugno, l’emanazione di un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, sostitutivo di quelli attualmente in vigore. E’ quindi certo che vi saranno ulteriori novità a breve in termini di formazione e addestramento di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza in azienda.

Per maggiori informazioni: Stefania Feltrin s.feltrin@cefap.fvg.it

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