RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: “NUOVO CODICE DELLA STRADA E LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE”
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: “NUOVO CODICE DELLA STRADA E LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE”
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: “NUOVO CODICE DELLA STRADA E LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE”
mercoledì 14 dicembre 2022

A cura di CEFAP, Ente di formazione specializzato nel settore agroambientale e agroalimentare.



Parlando di macchine operatrici, ricordiamo che il trattore agricolo o forestale è definito come “attrezzatura a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori” (Accordo Stato-Regioni, art. 1, comma 1, lettera F).

Per poter circolare su strada con la macchina operatrice si devono seguire sia le regole del Codice della Strada (C.d.S.) che le norme di sicurezza. In particolare è necessario essere in possesso della patente di guida (B per trattori agricoli), del certificato che attesti di aver frequentato il corso specifico per l’abilitazione all’uso in sicurezza del trattore, dell’assicurazione RCA, del libretto di circolazione, del Certificato CE (post 1996), del manuale di uso e manutenzione (per trattori antecedenti 1996 il libretto d’istruzioni).

Nel caso di traino di altri mezzi va verificata la lunghezza, la larghezza e l’altezza della sagoma in modo che non superi i limiti di legge così come la massa del trattore.


A questo riguardo sono due le modifiche al Codice della strada introdotte con la legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021 riguardanti la circolazione delle macchine agricole.

  • La prima, contenuta nel comma 2 dell’articolo 110, permette le immatricolazioni di trattrici e di altre tipologie di macchine agricole a coloro che svolgono l’attività agricola a livello solo amatoriale (hobby farmer), e che in forza della nuova norma potranno targare le proprie macchine e circolare su strada nei normali trasferimenti dal campo alla rimessa. Le macchine e i rimorchi non potranno superare il peso di 6 tonnellate.
  • La seconda modifica, introdotta al comma 1 dell’articolo 105, riguarda la lunghezza dei convogli agricoli, considerando quindi l’insieme composto dalla macchina traente e dal rimorchio. La vecchia norma prevedeva una lunghezza massima pari a 16,50 metri, con la nuova aumenta a 18,75 metri. I convogli più lunghi potranno comunque circolare come “trasporti eccezionali”.


Le masse rimorchiabili

Già dal primo gennaio 2018 alle nuove macchine agricole è applicabile il Regolamento europeo “Mother Regulation” che riguarda in particolare le maggiori masse trainabili: nello specifico l'accoppiata trattore e rimorchio.

Quali sono le maggiori masse trainabili?

Con il nuovo riferimento normativo aumentano le masse massime ammissibili a pieno carico e per asse. In virtù della maggiore sicurezza garantita dai sistemi di frenatura, sterzo, sospensioni e ganci, la nuova omologazione porta la massima massa a carico da 14 a 18 tonnellate per i mezzi a due assi, da 20 a 24 tonnellate per quelli a tre assi e a 32 tonnellate per i veicoli a quattro assi.

In caso di accoppiata rimorchio e trattore, le maggiori masse a carico consentite valgono solo se entrambi i mezzi sono omologati secondo le nuove norme. Quindi, se uno dei due non è Mother Regulation (MR), perché vecchio oppure perché si tratta di un rimorchio nuovo ma con omologazione nazionale e non europea, i limiti di massa rimangono quelli previsti dal codice della strada.

Revisione dei trattori agricoli: salta tutto a dicembre 2022 … forse …

Ancora nulla di fatto per la revisione trattori agricoli. Le revisioni dei macchinari immatricolati entro il 1983 avrebbero dovuto svolgersi entro il 30 giugno 2021. Una scadenza non rispettata a causa della mancanza di un quadro di riferimento che delineasse le modalità di applicazione della revisione.

La Legge di conversione del D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe 2022, è intervenuta, modificandoli, sui termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In ogni caso, il nuovo art. 5-ter, D.L. n. 228/2021, prevede che la revisione dei mezzi agricoli sia effettuata entro i seguenti nuovi termini:

  • 31 dicembre 2022, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;
  • 31 dicembre 2023, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996;
  • 31 dicembre 2024, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019;
  • quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione, per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020.

In relazione ai mezzi immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, la revisione deve essere quindi effettuata con cadenza quinquennale.

Il nuovo calendario è applicabile ai seguenti mezzi:

  • trattori agricoli;
  • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
  • rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (ma solo se le dimensioni di ingombro superano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghezza);
  • macchine operatrici (come spartineve, spanditrici di sabbia, carrelli, ecc.).

Definito il calendario si resta però ancora in attesa dell’emanazione del Decreto contenente le regole tecniche per la revisione obbligatoria dei mezzi agricoli (controlli richiesti e requisiti minimi), benché la prima scadenza sia oramai prossima.

Per maggiori informazioni scrivici a: s.feltrin@cefap.fvg.it

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