RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: IL DVR, ISTRUZIONI PRATICHE
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mercoledì 17 maggio 2023

A cura di CEFAP, Ente di formazione specializzato nel settore agroambientale e agroalimentare.



L’acronimo DVR significa Documento Valutazione dei Rischi. Si tratta di un documento obbligatorio per l’impresa, da possedere sempre aggiornato e la cui responsabilità è a carico del Datore di Lavoro (Art. 28 Dlgs 81/08). 
Le sanzioni previste per la mancata, incompleta o non idonea elaborazione del DVR, sono molto salate e potrebbero avere anche rilievo penale. Coloro che possono richiederne la visione sono: Ispettorato del Lavoro, AAS, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia dell’Entrate, Polizia Municipale e, non meno importante, Guardia di Finanza.

Quali aziende sono obbligate a fare il DVR e quali no? 
L’obbligo scatta dal momento in cui un’azienda ha almeno un lavoratore, inteso non solo come dipendente, ma anche come socio, stagista /tirocinante, volontario o lavoratore occasionale. 
Per Azienda si intende in qualsiasi forma giuridica costituita: ditte individuali, società a responsabilità limitata, società a nome collettivo, società semplici, società in accomandita semplice, ecc..

Ma cosa c’è scritto nel DVR? 
Il DVR è un documento dove vengono valutati tutti i rischi per la salute e per la sicurezza a cui possono essere soggetti, all’interno della realtà produttiva, i lavoratori durante le attività. 
I rischi dell’azienda vengono analizzati durante le varie fasi di lavoro e per i diversi macchinari e attrezzature utilizzate.

Ci sono due tipi di rischio principali che vanno valutati obbligatoriamente in tutte le attività e sono:
  • Stress Lavoro-Correlato 
  • Movimentazione Manuale dei Carichi. 

Gli altri possibili rischi dipendono da caso a caso e sono ad esempio i seguenti: 
  • Chimico (es. utilizzo di fitofarmaci), 
  • Biologico (es. rischio da taglio o di infezione in altri modi), 
  • Rumore 
  • Vibrazioni 
  • Movimenti ripetitivi 
  • Incendio  
  • Atex (esplosione).
Successivamente, dopo l’analisi dei rischi, se ne analizza la gravità e come poter intervenire per ridurli e prevenirli, ad esempio con la consegna dei DPI ai lavoratori, ovvero i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, tappi per le orecchie, guanti, caschetto, etc), con la formazione specifica del personale. 

Il documento di valutazione dei rischi si compone altresì, in premessa, di una descrizione delle attività aziendali e relativi processi lavorativi, mansioni degli operatori, nominativi delle figure di riferimento.  Va da sé che il DVR non è un documento che viene scritto una volta ed abbandonato a sé stesso, in quanto basta che cambi anche solo un’attrezzatura o una fase di lavoro o venga inserito un nuovo lavoratore e ne va valutato nuovamente il rischio. In ogni caso il DVR va aggiornato ogni tre anni anche se non vi sono variazioni sostanziali e non mutano le leggi.

La valutazione viene effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente (qualora presente) con l’eventuale supporto di un consulente specializzato. Il DVR, firmato dal datore di lavoro e - qualora presenti - dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dal Medico competente deve essere conservato in azienda.



A che serve davvero il DVR? 
Il DVR non è un “tomo inutile” necessario solo ad evitare di prendere multe esagerate, bensì – se redatto in modo puntuale e tarato quindi sulle specificità aziendali – diviene un documento procedurale utile alla regolare esecuzione delle attività dell’impresa: favorisce l’attuazione di corretti processi di lavoro e nel contempo l’aumento della sicurezza nel contesto lavorativo a tutela di tutti gli operatori, anche del titolare! 

Non solo, il DVR può essere anche uno strumento di tutela in caso di controversie con i lavoratori a riguardo di malattie, stress lavorativo, ecc.. 

Concludendo il DVR è un documento fondamentale nella vita dell’azienda e va preparato in maniera totalmente personalizzata con sopralluoghi, osservazioni e questionari ai lavoratori: attenzione quindi ai DVR “standardizzati”, redatti senza un’attività puntuale all’interno dell’impresa, che potrebbero anche essere oggetto di contestazione in caso di verifiche da parte delle autorità competenti.

Per maggiori informazioni scrivici a: s.feltrin@cefap.fvg.it
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