RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: RLS, figura prevista anche nelle aziende agricole con dipendenti
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: RLS, figura prevista anche nelle aziende agricole con dipendenti
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: RLS, figura prevista anche nelle aziende agricole con dipendenti
mercoledì 15 maggio 2024

A cura di CEFAP, Ente di formazione specializzato nel settore agroambientale e agroalimentare.

Il D.Lgs.81/2008 (art. 47, comma 2) e s.m.i., con la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha reso più incisiva la presenza dei lavoratori nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza.
Ciò è avvenuto anche per le aziende agricole, interessando pure le microimprese con un solo dipendente.

Principali caratteristiche e attribuzioni
L’RLS è una figura che viene eletta direttamente dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro: secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona che faccia da portavoce alle loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno, mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. In quest’ultimo caso i lavoratori possono comunque decidere di non avvalersi di tali rappresentanze e procedere all’elezione di un RLS svincolato dai sindacati.

L’RLS rimane in carica, di norma, per 3 anni ed è rieleggibile.
Le principali attribuzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08) possono essere riassunte come segue:

  • Presenza nei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
  • Consultazione in merito a
    • valutazione dei rischi;
    • designazione del RSPP, degli addetti antincendio, degli addetti al Primo soccorso e del medico competente;
    • all’organizzazione della formazione;
  • Formulazione di osservazioni in occasione di ispezioni, effettuate dagli organismi di vigilanza, dalle quali è - di norma - ascoltato;
  • Ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori;
  • Ricezione (su sua richiesta) e firma del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’RLS deve disporre del tempo necessario e di mezzi adeguati allo svolgimento della propria attività. A tal proposito usufruisce di un monte ore di permessi retribuiti. Non può subire alcun pregiudizio per l’espletamento della propria funzione ed ha diritto alle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Datore di lavoro e RLS
La normativa prevede che il Datore di lavoro richieda - in forma scritta e dandone evidenza - ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante. Tale richiesta deve essere effettuata anche in presenza di un solo lavoratore dipendente.

Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono all’elezione, al fine di ottemperare comunque agli obblighi, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore di lavoro dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura telematica. Inoltre dovrà garantire una formazione adeguata al RLS, consistente in un corso di 32 ore (con aggiornamenti annuali di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità).

Si evidenzia che, qualora l’RLS non venga formato, il datore di lavoro può essere sanzionato con l’arresto fino a 4 mesi o con una ammenda da €1.315,20 a €5.699,20 euro.

Per maggiori informazioni scrivici a: s.feltrin@cefap.fvg.it

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