RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI DPI
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI DPI
RUBRICA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI DPI
mercoledì 20 novembre 2024

A cura di CEFAP, Ente di formazione specializzato nel settore agroambientale e agroalimentare.

Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
I DPI sono classificati in base alla normativa in tre categorie, in rapporto al tipo di rischio a cui sono soggetti i lavoratori:
  1. I° categoriadpi solo per rischi minori; per esempio: occhiali da sole (azione non correttiva) da utilizzarsi in piena campagna; tute ad alta visibilità.  Per questa categoria l’importatore deve apporre la dichiarazione di conformità del fabbricante e la relativa nota informativa.
  2. II° categoria - rischio significativo – include i DPI tipo indumenti, calzature, guanti contro rischi normali, sono compresi anche tutti gli otoprotettori.  Per tale categoria ci deve essere l’apposizione del marchio CE sul DPI e sul relativo imballaggio, inoltre deve essere presente l’attestato di certificazione CE da parte di un organismo di controllo con relativo contrassegno numerico.
  3. III° categoria – rischio elevato – comprende tutti i DPI che proteggono da danni e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C). In tale categoria appartengono anche i DPI per la protezione da agenti chimici pericolosi come i prodotti fitosanitari. Tale categoria oltre alla marchiatura CE, deve essere presente anche il certificato di conformità della produzione da parte del costruttore.
Per l’impiego dei DPI di 3° categoria, oltre all’informazione e alla formazione dell’utilizzatore (legalmente sufficienti per i DPI di 1° e 2°categoria, tranne che per i DPI per l’udito) è obbligatorio anche per l’addestramento all’uso.

I DPI vanno usati solo nel caso in cui non è possibile eliminare del tutto il rischio con le altre misure di prevenzione protezione e vanno identificati e scelti secondo due criteri principali:
  • In base alla parte del corpo che bisogna proteggere
  • Alla tipologia ed entità specifica del rischio
I DPI, per essere considerati conformi alla normativa, devono possedere una serie di requisiti tecnici di seguito riportati:
  • devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • devono poter essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  • devono essere in possesso dei requisiti sicurezza, cioè conformi alle norme di cui al D.lgs. 4 dicembre 1992, n°475 (marcatura CE) e sue successive modifiche.
La scelta dei DPI va effettuata, in base alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi (DVR); ed è “in capo al datore di lavoro” soggetto sul quale ricade l’obbligo di individuare I DPI corretti in base alla natura dei rischi per ciascuna mansione aziendale. Inoltre il datore di lavoro deve adeguare la loro scelta ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi.

L’individuazione e la gestione dei DPI devono seguire una precisa procedura, con il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali:
  • Datore di lavoro: il quale è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori, ai sensi delle norme di sicurezza, idonei dispositivi di protezione individuale. Inoltre deve verificare che siano conservati in condizioni perfettamente igieniche e pronti per l’uso. Il datore di lavoro ha l’obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella scelta dei DPI.
  • L’ RSPP ha l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sull’uso dei dispositivi di protezione adottati.
  • Il lavoratore è obbligato a utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, ed averne cura, a non apportarvi modifiche e a segnalare difetti i inconvenienti specifici; per l’utilizzo dei DPI di terza categoria, il lavoratore è obbligato a svolgere corsi di formazione e di addestramento.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) partecipa alla scelta dei DPI.
Tale procedura va formalizzata attraverso la compilazione da parte del datore di lavoro del verbale di consegna DPI controfirmato dal dipendente che li riceve. Oltre a ciò è necessario anche il verbale di formazione ed addestramento DPI.

In conclusione è importante anche definire precisamente da normativa quali NON sono DPI (art. 74 comma 2 – D.lgs 81):
  • indumenti da lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi stradali (es. le cinture di sicurezza delle trattrici); 
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.


Per maggiori informazioni scrivici a: s.feltrin@cefap.fvg.it

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