A chi è rivolto
Addetti designati dal datore di lavoro al servizio antincendio delle aziende che sono state valutate a rischio basso.
Secondo quanto indicato nel DM 10.03.1998, si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Perché partecipare
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, n. 64 stabilisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione emergenze devono ricevere una specifica formazione, definendo durata e contenuti dei corsi, diversi secondo le tipologie di rischio (basso, medio, elevato).
I datori di lavoro nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori possono svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.
Argomenti
Per informazioni
Stefania Feltrin: s.feltrin@cefap.fvg.it
* Le aziende aderenti a Coldiretti, Confagricoltura e CIA hanno diritto a uno sconto del 15% sul prezzo del corso