A chi è rivolto
Addetti designati dal datore di lavoro al servizio antincendio delle aziende che sono state valutate a rischio basso.
Secondo quanto indicato nel DM 10.03.1998, si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Perché partecipare
In base all'articolo 37 comma 9 del D. Lgs 81/08 i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Il 23.02.2011, con lettera circolare n. 12653 del Ministero dell'Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi Provinciali del VV.F. indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento.
Per quanto concerne la periodicità, si ritiene la necessità di un aggiornamento ogni 3 anni.
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Per informazioni
Stefania Feltrin: s.feltrin@cefap.fvg.it
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