FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO MEDIO -
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO MEDIO -
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO MEDIO -
Titolo
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO MEDIO -
Sede
Codroipo
Data di inizio
22/10/2025
Data di fine
22/10/2025
Durata
8 ore
Orario
MER. 9:00-13:00 + 14:00-18:00
Prezzo
125,00
Modalità
IN-PRESENZA
A chi è rivolto
Lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio medio.
Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lettera così modificata dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 106 del 2009)'.
Secondo quanto indicato nell'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002-2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, si intendono aziende a rischio medio quelle appartenenti ai settori:
agricoltura; pesca; trasporti, magazzinaggi, comunicazioni; assistenza sociale non residenziale; Pubblica Amministrazione; istruzione
Perché partecipare
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:
• formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• formazione specifica dedicata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Che cosa si farà
Argomenti del corso
• Formazione specifica
• Rischi infortuni
• Meccanici generali
• Elettrici generali
• Macchine
• Attrezzature
• Cadute dall'alto
• Rischi da esplosione
• Rischi chimici
• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri
• Etichettatura
• Rischi cancerogeni
• Rischi biologici
• Rischi fisici
• Rumore
• Vibrazione
• Radiazioni
• Microclima e illuminazione
• Videoterminali
• DPI Organizzazione del lavoro
• Ambienti di lavoro
• Stress lavoro correlato
• Movimentazione manuale carichi
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
• Segnaletica
• Emergenze
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
• Procedure esodo e incendi
• Procedure organizzative per il primo soccorso
• Incidenti e infortuni mancanti
• Altri Rischi
Quanto dura
8 ore
Attestato
Comprovato il superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di frequenza
Informazioni
Cefap eroga la formazione in conformità con l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, attualmente vigente per le attrezzature da lavoro. La formazione è pienamente valida e riconosciuta, in quanto svolta secondo i contenuti e gli standard previsti dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025, attualmente in fase di transizione.