FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO
Titolo
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO
Sede
Codroipo
Data di inizio
21/10/2025
Data di fine
21/10/2025
Durata
4 ore
Orario
MAR. 15:00 - 19:00
Prezzo
65,00
Modalità
IN-PRESENZA
A chi è rivolto
Lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio basso, medio, alto.
Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lettera così modificata dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 106 del 2009)'.
Perché partecipare
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:
• formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• formazione specifica dedicata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo StatoRegioni del 21.12.2011.
Che cosa si farà
• Formazione generale
• Concetti di rischio
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Quanto dura
4 ore
Attestato
Comprovato il superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Informazione
Cefap eroga la formazione in conformità con l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, attualmente vigente per le attrezzature da lavoro. La formazione è pienamente valida e riconosciuta, in quanto svolta secondo i contenuti e gli standard previsti dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025, attualmente in fase di transizione.